Convivenza di fatto

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016, riconosce le convivenze di fatto,...

Data di pubblicazione:

13/10/2022

Tempo di lettura

2 Minuti

Argomenti
Categorie
Familie

Pixabay

Descrizione

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016, riconosce le convivenze di fatto, costituite da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Oltre a questi requisiti, per accertare la convivenza stabile si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica da presentare con apposito modulo.

La dichiarazione di costituzione della convivenza puó essere presentata:

  • in occasione della dichiarazione di residenza ai fini dell'iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero o da altro Comune;
  • in occasione della dichiarazione di residenza ai fini del cambio di indirizzo all'interno del Comune;
  • successivamente alla costituzione della famiglia anagrafica;

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto in forma scritta, con un atto pubblico o con una scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestino la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista entro i successivi 10 giorni trasmette copia del contratto al Comune di residenza per l'iscrizione all'anagrafe.

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione e si risolve per:

  • accordo delle parti o recesso unilaterale (con atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata, come sopra)
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona (il contraente deve notificare all'altro e al professionista l'estratto di matrimonio o di unione civile)
  • morte di uno dei contraenti (il superstite o gli eredi devono notificare al professionista di cui sopra l'estratto dell'atto di morte, affinché lo annoti a margine del contratto e lo notifichi all'anagrafe del Comune di residenza).

I conviventi di fatto hanno inoltre diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero. Nei casi previsti dalla legge ogni convicente può designare l'altro quale suo rappresentante.

Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altro sia dichiarato interdetto o inabilitato.

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto e la misura degli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, qualora il convivente si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.


Modulo

A cura di

Servizi demografici

Piazza del Magistrato 2, 39038 S.Candido+39 0474 912542demog@sancandido.eu

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 19/02/2025, 16:22

Esplora la categoria

Avvisi

Bandi di gara, avvisi di concorso e tutte le opportunità per cittadini e imprese.

Notizie

Gli ultimi aggiornamenti sugli avvenimenti e la vita culturale nel Comune.