La Legge 20 maggio 2016, n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016, riconosce le convivenze di fatto, costituite da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Oltre a questi requisiti, per accertare la convivenza stabile si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica da presentare con apposito modulo.
La dichiarazione di costituzione della convivenza puó essere presentata:
- in occasione della dichiarazione di residenza ai fini dell'iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero o da altro Comune;
- in occasione della dichiarazione di residenza ai fini del cambio di indirizzo all'interno del Comune;
- successivamente alla costituzione della famiglia anagrafica;
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, redatto in forma scritta, con un atto pubblico o con una scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestino la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista entro i successivi 10 giorni trasmette copia del contratto al Comune di residenza per l'iscrizione all'anagrafe.
Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione e si risolve per:
- accordo delle parti o recesso unilaterale (con atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata, come sopra)
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona (il contraente deve notificare all'altro e al professionista l'estratto di matrimonio o di unione civile)
- morte di uno dei contraenti (il superstite o gli eredi devono notificare al professionista di cui sopra l'estratto dell'atto di morte, affinché lo annoti a margine del contratto e lo notifichi all'anagrafe del Comune di residenza).
I conviventi di fatto hanno inoltre diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero. Nei casi previsti dalla legge ogni convicente può designare l'altro quale suo rappresentante.
Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altro sia dichiarato interdetto o inabilitato.
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto e la misura degli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, qualora il convivente si trovi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Modulo