L'art. 13 della Legge 10.04.1951, n. 287, stabilisce che in ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di una commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli art. 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello.
Con deliberazione n. 53/15 del 26.08.2015 é stata nominata la relativa commissione per il periodo 2015 - 2020.